Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente
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Capo II
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Capo I
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Capo II
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Capo I
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3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
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Capo II
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Capo III
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Capo III
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Capo I
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Capo VII
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Capo I
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Capo II
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Capo V
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Capo IV
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Capo VI
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Capo I
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Capo II
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violazione dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art
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1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III.
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1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
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2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
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capo per le operazioni di credito fondiario.
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1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi
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disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.
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2. Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV
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1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società
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3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La
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1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo
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7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai
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amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione
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quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199.
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amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo
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violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è
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1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art
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1942, n. 262; il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226; il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944
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4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano: a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti
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legge 5 luglio 1991, n. 197; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10